I "congiunti" e la "famiglia di elezione": riflessioni a margine di una emergenza.
I "congiunti" e la "famiglia di elezione": riflessioni a margine di una
emergenza.
Le norme
Art. 1 DPCM 26.04.20
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg> - lettera a) ha previsto che: " ... sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie",
Si discute quindi e ci si interroga su chi siano i "congiunti" e quali siano gli "affetti stabili".
Proviamo a dare qualche risposta ed a fare qualche riflessione.
Solo una norma del codice penale ( l'art. 307 c.p.- contenuto nel Libro II°- Titolo II° che ricomprende i Delitti contro la personalità dello Stato ) da una elencazione di chi siano per la legge penale i “prossimi congiunti” e li elenca per disporre la non punibilità di: ascendenti ( genitori) discendenti ( figli), coniuge o partner di unione civile, fratelli, sorelle, affini dello stesso grado ( parenti del coniuge), zii, nipoti, nel caso in cui abbiano dato "assistenza” a chi abbia partecipato ai reati di cospirazione o costituzione di banda armata".
Il codice civile invece non declina un significato giuridico univoco del termine “prossimi congiunti” e pertanto, solo ricorrendo alla lettura dei vari articoli del codice ( Libro I° Titolo V° e VI°), delle successive leggi che hanno via via negli anni integrato le norme in tema di unioni civili e convivenze (L. 20 maggio 2016, n. 76), ed i successivi orientamenti di dottrina e di giurisprudenza, si può riassumere il seguente schema per indicare che prossimi congiunti sono:
* i coniugi (anche se legalmente separati)
* le persone unite civilmente (art. 1 p.to 1 L. 76/2016 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg> )
* i conviventi di fatto (art. 1 p.to 36 L. 76/2016 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg> )
* i parenti (art. 74 c.c.<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-v/art74.html> ),
cioè le persone che discendono dallo stesso capostipite (sia che siano nati in costanza di matrimonio, sia che siano nati fuori dal matrimonio, sia che abbiano acquisito lo stato di figlio con una adozione legittimante). Si può quindi essere parenti in linea retta (nonno - figlio - nipote) o collaterale (nonno - zio - cugino). La parentela è riconosciuta dalla legge come vincolo sino al sesto grado.
* gli affini (art. 78 c.c. <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-v/art78.html> ),ovvero coloro che sono legati dal vincolo che sorge tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e tale vincolo si declina nello stesso grado in cui il coniuge è loro parente. Non cessa con la morte del coniuge, viene meno a seguito divorzio o dichiarazione di nullità del matrimonio.
Alla sezione FAQ <http://www.governo.it/it/faq-fasedue> "Fase 2" - Domande
frequenti sulle misure adottate dal Governo - paragrafo "Spostamenti" viene quindi data la seguente definizione di "congiunti" ai fini dell'applicazione della
normativa:
* coniugi;
* i partner conviventi;
* i partner delle unioni civili;
* i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra
loro);
* gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
* le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, da cui sono esclusi tuttavia gli amici;
Nell'autocertificazione quindi, nel caso di visita ad un congiunto, sarà sufficiente barrare la casella "situazione di necessità".
Diritto delle persone, della famiglia e delle relazioni e la “famiglia di elezione”
In questo momento di grande difficoltà causato dal timore per la nostra salute, dalla solitudine di una reclusione mai sperimentata prima d’ora, molti hanno verificato la mancanza o viceversa la presenza imprescindibile di una rete di relazioni che ci costituisce come persone nell’arco della vita. Solo alcuni di questi legami sono biologici, solo alcuni di questi rapporti hanno avuto o possono avere un riconoscimento istituzionale: i partecipanti alla famiglia di elezione sono scelti via via nel tempo e rimangono per tutta la vita, sono persone su cui poter contare e che nei momenti di bisogno ci sono e ci saranno sempre.
In queste settimane di pandemia abbiamo visto molti single, ammalati di covid-19, oppure anziani soli, che non se la sarebbero cavata se non avessero avuto degli amici o dei conoscenti che gli hanno portato la spesa o le medicine durante la quarantena, anche sfidando i decreti e rischiando di essere multati.
Questa “famiglia di elezione” rappresenta una forma di welfare necessario, per tutti, ma soprattutto per i più deboli. In molti casi la famiglia di elezione è o potrebbe essere un salvavita e per questo andrebbe valorizzata e “riconosciuta”, senza con ciò voler minimamente mettere in discussione il postulato secondo cui è la famiglia di sangue la cellula fondamentale della società.
Qualcuno la definisce “iperfamiglia” ma il termine non ci piace in quanto il superlativo crea inevitabilmente una contrapposizione con la famiglia tradizionale quella a cui fa da eco il termine “congiunti”.
La famiglia di elezione richiama invece ad una scelta libera, maturata nel tempo, indipendente dall’emergenza del covid-19, una scelta che potrebbe essere una risorsa enorme in condizioni di debolezza o di difficoltà.
Basti pensare a chi ha bisogno del supporto di un amministratore di sostegno e si ritrova a dover essere affiancato da persone estranee o da congiunti parimenti estranei oppure a quei tutori che svolgono la tutela gestendo senza alcuna partecipazione alla vita reale del beneficiario, o ancora a quei minorenni che in mancanza di genitori o di una rete di parentale adeguata vengono posti in affido etero familiare presso famiglie totalmente estranee, anche in casi per i quali tale estraneità potrebbe non essere così necessaria o utile, piuttosto che a soggetti rientranti nella “famiglia di elezione”.
Di fronte alla crisi che il nostro Paese sta attraversando e che non è solo una crisi sanitaria ma di relazioni scopriamo quello che i più vulnerabili sanno da tempo: le relazioni, anche quelle non riconosciute, spesso ci salvano la vita. Nell’ambito di un diritto dedicato alle persone, alla famiglia ed alle relazioni potrebbe quindi essere proprio la “famiglia di elezione” uno dei concetti su cui riflettere, una ricchezza in più da cui attingere quel coraggio che serve e servirà per affrontare il futuro che arriverà.
Avv. Luciana Sergiacomi e Avv. Annamaria Scoditti